Da anni il team di lavoro di BLUEN si focalizza sulle modalità per concretizzare l’impegno delle Aziende nella sostenibilità. Il sistema di controllo e gestione della legalità e della sostenibilità che abbiamo creato costituisce infatti il modo più completo e intelligente per ottenere risultati positivi in termini di riduzione del rischio e miglioramento delle performances negli ambiti descritti.
L’introduzione della normativa italiana sulle società Benefit offre un ulteriore spunto per supportare questo impegno. Vediamo come.
Le società benefit hanno raggiunto quota 1.400 in Italia, triplicando il numero rispetto al 2020. È quanto emerge da uno studio del team Esg di Pwc.
La Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto questo nuovo istituto, rendendo l’Italia il primo Paese in Europa ad aver approvato questa nuova forma societaria. La portata innovativa della nuova disciplina è sostanziosa, se si considera che l’approccio sostenibile viene incoraggiato ed incentivato anche con riferimento alle Pmi e non solo alle grandi organizzazioni.
Va rimarcata in questo senso la differenza più importante fra le società Benefit e le cosiddette B-Corp: mentre le prime sono riconosciute da uno strumento legislativo, che assegna loro obblighi e benefici, le B-Corp sono società che ottengono tale qualifica in seguito ad un procedimento affine a quello di certificazione.
La nuova normativa pone alcune condizioni per l’ottenimento dei benefici previsti.
I requisiti di legge possono sintetizzarsi come segue.
1 ) le società che intendono indicare nella ragione sociale l’attributo “società benefit” devono specificare nell’oggetto sociale quale sia il beneficio comune perseguito, con un bilanciamento dell’interesse dei soci e del beneficio comune. In genere sarà necessario modificare l’atto costitutivo o lo statuto a seguito dell’identificazione delle finalità del beneficio comune.
2) le società devono inoltre individuare uno o più soggetti responsabili (il “Responsabile del perseguimento del beneficio comune”) all’interno dell’organizzazione, affinché si occupino del controllo del perseguimento delle finalità definite nell’oggetto sociale.
3) il documento ufficiale che attesta i risultati conseguiti riguardo al beneficio comune indicato, prevede la redazione di una relazione annuale (detta anche “relazione di impatto”) ; il documento deve rendicontare sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, e deve essere allegato al fascicolo di bilancio e pubblicato nel sito internet della società, se esistente.
L’Autorità di Vigilanza sulle Società Benefit
La legge italiana ha incaricato l’Antitrust (Agcm), che ha potere sanzionatorio, in caso di mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società benefit. In tal caso, infatti, la società avrebbe violato la disciplina in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007) e del Codice del Consumo (D.lgs. n.206/2005).
Tale previsione normativa è finalizzata ad impedire alle società che non perseguono gli obiettivi fissati nell’oggetto sociale di beneficiare dei vantaggi competitivi di cui godono le società benefit e, quindi, di indurre in inganno consumatori e altri professionisti.
I Benefici fiscali
La normativa fiscale oggi vigente nell’ordinamento italiano offre un beneficio fiscale in sede di costituzione di una società benefit o di trasformazione di una società già esistente in tale forma.
Va da sé che l’ottenimento del beneficio fiscale sia subordinato alla congruità della relazione annuale depositata insieme al bilancio.
Basterebbe questa disposizione per far riflettere sull’importanza del documento che attesta la performance aziendale richiesta dalla normativa. Un eventuale insufficienza di questa relazione porterebbe con sé il rischio di un sanzionamento sia sotto il profilo della pubblicità ingannevole, come accennato sopra, sia sotto il profilo dell’eventuale falso in bilancio.
La relazione annuale deve essere quindi particolarmente curata, soprattutto in considerazione del fatto che non esiste uno standard accreditato, quindi la valutazione del documento avviene volta per volta, senza un criterio predeterminato.
La relazione d’impatto: i vantaggi di adottare BLUEN
La soluzione che offriamo è l’ideale per gestire e rendicontare le performances di una Società Benefit. Vediamo quindi i vari aspetti del nostro sistema e l’utilità che può rappresentare per i requisiti sopra descritti.
BLUEN è un gestore documentale. Gli specifici documenti che attestano i progressi compiuti dalla Società Benefit nel conseguimento dell’obiettivo di Beneficio Comune vengono conservati in modo affidabile e gestiti in modo dinamico.
La gestione del rischio. La Società Benefit deve saper gestire adeguatamente i rischi, in modo particolare quelli di commissione di reati. Un caso del genere costituirebbe una probabile smentita dell’idoneità della Società a conseguire il Beneficio Comune. BLUEN consente di mantenere un costante controllo sul livello di rischio, e previene potenziali situazioni ostative al riconoscimento dei vantaggi della qualifica di Società Benefit.
Il report di Sostenibilità. Si tratta di uno degli elementi costitutivi di BLUEN, modellato sugli standard di rendicontazione più evoluti ed accreditati, come GRI e 4Pillars di World Economic Forum.
La reportistica integrata fra rischio e sostenibilità fa di BLUEN lo strumento ideale per generare, con il minimo sforzo e la massima affidabilità la relazione d’impatto richiesta dalla normativa sulle Società Benefit.
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